Quando l'agente deve restituire le provvigioni incassate
La preponente può esigere la restituzione delle provvigioni già pagate all'agente di commercio?
Su tale argomento si è espressa con una sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 17 maggio 2017 (C-48/16), chiarendo alcuni aspetti chiave dell'articolo 11 della direttiva europea 86/653.
Cosa Dice la Direttiva Europea 86/653?
L'articolo 11 della direttiva stabilisce:
- Estinzione del Diritto alla Provvigione: Il diritto dell'agente alla provvigione si estingue solo se:
- È certo che il contratto tra il preponente (l'azienda) e il terzo non sarà eseguito.
- La mancata esecuzione non è dovuta a cause imputabili al preponente.
- Rimborso delle Provvigioni: Se il diritto alla provvigione si estingue, l'agente deve rimborsare le provvigioni già ricevute.
- Clausole Contrattuali: Non è permesso inserire clausole contrattuali che derogano a queste disposizioni a svantaggio dell'agente.
La Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE
La Corte ha interpretato questi punti come segue:
- Mancata Esecuzione Totale o Parziale: L'articolo 11 si applica non solo quando il contratto tra il preponente e il terzo non viene eseguito del tutto, ma anche quando viene eseguito solo parzialmente.
- Rimborso Proporzionale delle Provvigioni: Una clausola contrattuale che obbliga l'agente a restituire una parte proporzionale della provvigione in caso di mancata esecuzione parziale del contratto non è considerata svantaggiosa, purché sia proporzionata e la mancata esecuzione non sia colpa del preponente.
- Cause Imputabili al Preponente: Le "circostanze imputabili al preponente" includono tutte le situazioni legali e di fatto che hanno portato alla mancata esecuzione del contratto, non solo le cause dirette. Ad esempio, se il terzo decide di non procedere a causa di un trattamento inadeguato ricevuto dal preponente, ciò è imputabile al preponente.
Come si Applica in Italia?
In Italia, queste disposizioni sono state recepite nell'articolo 1748, sesto comma, del Codice Civile, che afferma:
"L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo se e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente."
Implicazioni della Sentenza per gli Agenti Italiani
Alla luce della sentenza europea:
- Applicazione a Mancate Esecuzioni Parziali: L'articolo 1748 si applica anche quando il contratto viene eseguito solo in parte.
- Validità delle Clausole di Rimborso Proporzionale: Clausole che prevedono il rimborso proporzionale delle provvigioni in caso di esecuzione parziale sono valide, a patto che non siano svantaggiose per l'agente.
- Definizione di "Cause Imputabili al Preponente": Questa definizione è ampia e include tutte le situazioni in cui il preponente è responsabile, direttamente o indirettamente, della mancata esecuzione del contratto.
Cosa Significa per gli Agenti di Commercio?
Gli agenti devono essere consapevoli che potrebbero dover restituire provvigioni non solo se il contratto non viene eseguito affatto, ma anche se viene eseguito solo in parte, a meno che la mancata esecuzione sia colpa del preponente.
In Sintesi
La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che gli agenti possono essere tenuti a restituire le provvigioni in caso di mancata esecuzione totale o parziale di un contratto, purché la mancata esecuzione non sia dovuta al preponente. Questa interpretazione amplia le circostanze in cui potrebbe essere richiesto un rimborso, sottolineando l'importanza per gli agenti di comprendere appieno i termini dei loro accordi contrattuali.









